29 Settembre 2026
Il nuovo testo dell’art. 125-sexies Testo Unico Bancario in materia di rimborso anticipato del credito ai consumatori (tema “Lexitor”), riconosce, per chi abbia estinto anticipatamente un contratto di credito al consumo, il rimborso dei costi contrattuali ad esclusione delle imposte secondo criteri di calcolo che tengono conto della durata residua del contratto al momento dell’estinzione anticipata.